FOCUS RIFIUTI: CONCETTO DI PERICOLO ASSOLUTO

LEGGE SUGLI ECOREATI: I DUBBI
19 Giugno 2017
C’è la salmonella: l’acqua del Saline neppure per irrigare
27 Luglio 2017

FOCUS RIFIUTI: CONCETTO DI PERICOLO ASSOLUTO

Il d.l. 91/2014 dispone che “La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE” e deve in ogni caso avvenire “prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”.
Va da se che la corretta codifica è la base per la corretta classificazione. E la corretta codifica è sempre a carico del produttore.
La considerazione come sempre pericolosi dei rifiuti contenenti sostanze non note appare come una applicazione estrema ed unilaterale del principio precauzionale, che invece – secondo le precise indicazioni del diritto europeo e nazionale – deve sempre essere contemperato dai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Questo aspetto è stato sottolineato con particolare forza, proprio in Italia, dalla sentenza n. 85/2013 della Corte costituzionale.
Quindi, come ribadito dal Presidente Piacentini: «non è sufficiente definire e catalogare i rifiuti nelle due grandi aree pericolosi e non», bisogna invece «recepire la classificazione sulle sostanze e preparati pericolosi, per la definizione di diversi regimi amministrativi e di controllo sui rifiuti».
Altro rilievo di non poco conto è quello riguardante la limitatezza temporale del periodo di validità delle norme in analisi: dal 1 Giugno 2015 la disciplina di settore verrà interamente rinnovata dall’entrata in vigore del nuovo Elenco europeo dei rifiuti, previsto dalla decisione 2014/955/UE, e dalla parallela operatività delle regole per la valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti recate dal Regolamento 1357/2014/UE.
Perciò le nuove norme sono destinate ad operare fino al 31 Maggio 2015, poiché le disposizioni europee prevalgono sulle normative nazionali difformi, scardinando tutti i principi attualmente in vigore.